1 dicembre 2019 scatta il rinvio da gennaio al primo luglio per la lotteria degli scontrini inoltre niente sanzioni per coloro che non si adeguano. I premi mensili vanno dai 10mila ai 50mila euro
Intanto proseguono test e sviluppi per adeguare i sistemi al “codice lotteria”. (Vedi articolo che segue)
Il 1 Novembre 2019 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un provvedimento con le regole per partecipare alla lotteria degli scontrini, la principale novità introdotta è il “codice lotteria” da comunicare in cassa prima dell’emissione dello scontrino.
Questo codice sostituisce il codice fiscale che in precedenza serviva ad identificare, in maniera univoca, il “giocatore”.

Modalità tecniche
Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sono specificate anche le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni contenute negli scontrini.
Più precisamente, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria saranno:
a) denominazione del cedente/prestatore;
b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
d) data e ora del documento;
e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
f) codice lotteria del cliente.
I dati memorizzati saranno trasmessi per mezzo di un apposito servizio e non tutti in occasione della chiusura cassa giornaliera, al fine di evitare concentrazione di trasmissioni negli orari di apertura e/o chiusura delle casse.
La trasmissione dei documenti commerciali, ai fini della lotteria, avverrà quindi utilizzando un orario casuale all’interno dell’intervallo di funzionamento del dispositivo, nell’arco della giornata di emissione del documento commerciale.

Giova inoltre precisare che, nel caso di resi o annulli, relativi ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate anche tali operazioni.
È il garante cosa dice?
Sul punto (codice cliente) si è pronunciato il Garante privacy con il provvedimento n. 197 del 31.10.2019, ritenendo che l’utilizzo del “codice lotteria” costituisca un’efficace misura di garanzia, pur precisando che i dati oggetto di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, seppur sottoposti a pseudonimizzazione, devono essere comunque considerati come dati personali in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili.
Di fatto il codice cliente serve proprio a superare le perplessità del garante sull’utilizzo del codice fiscale per identificare il cittadino giocatore.

Come funziona la lotteria ?
Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici, le postazioni cassa, i software di cassa e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate dovrebbero essere configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini.
In particolare, nel momento in cui viene effettuata l’operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il “codice lotteria” del cliente.
Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore genererà personalmente sul “portale della lotteria”.
Fino al 30 giugno, saranno esclusi farmacie e medici, ovvero non potranno “partecipare” alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria (dato sensibile)
Che cosa è la lotteria degli scontrini ?
La lotteria degli scontrini, è stata pensata per contrastare l’evasione fiscale, sull’esempio di altri paesi che già l’hanno adottata.
Si tratta di una specie di estrazione a premi alla quale partecipano i cittadini che, al momento dell’acquisto, hanno comunicato al commerciante il proprio codice. L’obiettivo è quindi quello di invogliare i contribuenti sia a pagare con metodi tracciabili sia a richiedere il rilascio di scontrini
Previsti premi aggiuntivi per chi paga con “moneta elettronica”.

Chi partecipa ?
Dal 1° gennaio 2020 (ora dal 2 Luglio 2020) tutti i contribuenti potranno partecipare alla “lotteria degli scontrini”, la quale consentirà, a tutte le persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, acquisteranno beni o riceveranno prestazioni di servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi.
Premi anche per chi si adegua pur offrendo servizi.
Considerazioni
In questi giorni le Aziende produttrici di Registratori Telematici saranno impegnate con Sogei a certificare quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Le software house a loro volta dovranno allineare l’interfaccia per acquisire e registrare il “codice cliente” ed inviarlo agli RT. (cambieranno i tracciati?)
Poi si dovranno aggiornare tutte le attuali postazioni (sopratutto tutte le stampanti RT) già installate oltre che quelle da installare. per tutte le postazioni “aggiornabili da remoto” (es. EPSON – CUSTUM – NCR ultima generazione) e per coloro che si sono fatti procedure automatizzate di aggiornamento da remoto, il problema potrebbe essere non insormontabile. Ma per altri ci sarà più lavoro da fare.
Ricordo infine che questo vale anche per chi vende fuori da un esercizio commerciale: ambulanti, in strada e al mercato, venditori porta a porta, idraulici, caldaisti e altri che operano a domicilio.
Ecco quindi che la sfida ora, per tutti questi, sarà dotarsi delle giuste tecnologie (RT, POS di pagamento) e dei processi corretti per assolvere anche in mobilità a tutti gli obblighi ed alle richieste dei Consumatori Clienti.