Lotteria degli scontrini nuove disposizioni

L’ Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 351449 dell’11 novembre 2020 ha evidenziato che i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

Lotteria degli scontrini

Per lo stesso scontrino si può memorizzare o il codice fiscale o il codice lotteria

Nello specifico, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima

In particolare si prevede che i dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria.

QUI Maggiori informazioni in merito alla lotteria degli scontrini

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